
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo la contestazione priva del requisito della specificità, equiparandola a un "radicale difetto di contestazione" e ordinando, di conseguenza, la tutela reintegratoria attenuata prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015.
La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Lacorte rileva che i giudici di merito hanno erroneamente equiparato la genericità della contestazione alla sua totale assenza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, applicabile anche alle tutele crescenti del Jobs Act (art. 4 del D.Lgs. n. 23/2015), la violazione della procedura disciplinare per difetto di specificità dei fatti contestati dà diritto alla sola tutela indennitaria e non alla reintegrazione nel posto di lavoro. La reintegra è infatti circoscritta all'ipotesi eccezionale in cui manchi del tutto una previa contestazione formale dell'addebito o vi sia l'insussistenza del fatto materiale.
La Corte pertanto accoglie il ricorso.

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