
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far dichiarare irripetibile l’indebito pensionistico che si era verificato a seguito della revoca in autotutela dei provvedimenti di costituzione di una rendita vitalizia e di concessione della pensione di anzianità.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo sussistente l’elemento intenzionale.
Il pensionato ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di indebito previdenziale l’irripetibilità delle somme non dovute è subordinata alla insussistenza del dolo del percettore, elemento che esclude qualsiasi affidamento meritevole di tutela e che si identifica con la semplice consapevolezza dell’effettiva mancanza del diritto alla prestazione. Infatti, il regime dell’indebito previdenziale, difatti, è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell’affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur se non dovute, sono di norma destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia, con disciplina derogatoria che individua, alla luce dell’art. 38 Cost., un principio di settore che esclude la ripetizione se l’erogazione non sia addebitabile al percettore.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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