Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

di Benedetta Cargnel | 29 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, con decorrenza dalla data di perfezionamento dei requisiti e non da quella di presentazione della domanda amministrativa.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo applicabile la regola generale che individua la decorrenza al momento del possesso dei requisiti utili all'accesso all'emolumento.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, nell'ipotesi in cui l'assicurato scelga di computare in tale gestione anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, la decorrenza del trattamento non si individua nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Il momento di decorrenza va infatti fissato in quello di presentazione della domanda di opzione, poiché solo da tale data la contribuzione versata nelle altre gestioni entra a far parte dell'ammontare contributivo complessivo necessario per la liquidazione della prestazione richiesta.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che per la pensione di vecchiaia della gestione separata, se si scelgono i contributi dell'assicurazione generale, la decorrenza è dalla domanda di opzione, non dal possesso dei requisiti.