
Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale esponendo che l’INPS aveva dapprima autorizzato l’integrazione salariale agricola in relazione alle domande presentate dal loro datore di lavoro e, successivamente, aveva proceduto all’annullamento in autotutela di tali autorizzazioni, richiedendo ai dipendenti la restituzione delle somme a suo tempo versate a titolo di cassa integrazione speciale operai agricoli. I lavoratori chiedevano quindi di accertare l’infondatezza della pretesa restitutoria dell’istituto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda dei lavoratori, rilevando la tardività dell’autotutela esercitata dall’ente previdenziale.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’attività di autotutela dell’INPS è sottoposta ai limiti generali che governano l’attività amministrativa, recepiti dallo stesso Regolamento interno dell’istituto, il quale richiama la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Ne consegue che l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti di accoglimento deve intervenire entro un termine ragionevole, identificabile in quello di diciotto mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990 vigente ratione temporis. Nel caso di specie, l’insussistenza di taluni requisiti oggettivi e il vizio procedurale riscontrati dall’istituto solo a posteriori non possono travolgere l’affidamento legittimo ingenerato nei lavoratori, trattandosi di anomalie interne alla procedura avviata dal datore di lavoro, ascrivibili alla responsabilità dell’ente e non riconoscibili dai dipendenti.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati