Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

di Benedetta Cargnel | 29 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 29 maggio 2026, n. 649

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli da una società e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo intimato da una seconda azienda, con cui intratteneva un rapporto di natura dirigenziale. Entrambi i recessi erano fondati sulla contestazione di aver svolto un'attività parallela di consulenza a favore di un'altra ditta, in presunta violazione dell'obbligo di fedeltà e riservatezza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore, rilevando che le datrici di lavoro erano pienamente a conoscenza di tale collaborazione, la quale risultava limitata a specifici progetti non interferenti con i settori aziendali.

Le società ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda la distinzione tra le nozioni di giusta causa e giustificatezza.

L’Assenza di quest’ultima si verifica allorché il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio di buona fede - che presiede all'esecuzione dei contratti - ponendo in essere un comportamento puramente pretestuoso, ai limiti della discriminazione, ovvero del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del suddetto diritto Nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno accertato la piena consapevolezza delle datrici circa l'attività parallela del dipendente, escludendo qualsivoglia condotta contraria ai doveri di correttezza e buona fede. La corte rileva inoltre che l'accertata insussistenza degli addebiti giustifica la qualificazione del licenziamento del dirigente in termini di ingiustificatezza, in quanto l'assenza di una motivazione plausibile e comprovata rende il recesso datoriale del tutto arbitrario e pretestuoso, legittimando le tutele risarcitorie previste dalla contrattazione collettiva.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore impugnò due licenziamenti per attività parallele, ma il tribunale e la corte d'appello li annullarono, riconoscendo la conoscenza delle aziende. La Cassazione rigettò il ricorso, confermando l'ingiustificatezza dei licenziamenti.