
Il Fatto
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha respinto le domande di un agente volte a ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, rilevando l'avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, escludendo che potesse attribuirsi valore interruttivo o sospensivo a una domanda riconvenzionale proposta dal lavoratore in un precedente e separato giudizio.
Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando la violazione delle norme in materia di interruzione e sospensione della prescrizione.
Il Diritto
La corte osserva che, per acquisire efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto deve contenere l'esplicitazione di una pretesa o una richiesta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare di far valere il proprio diritto. Una riserva contenuta in un atto giudiziale di agire per danni diversi rispetto a quelli effettivamente lamentati è priva di tale efficacia quando, per genericità, non può equipararsi a una richiesta di pagamento. Inoltre, ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2945 c.c., l'effetto si estende solo ai diritti ricollegabili con stretto nesso di causalità al diritto stipite azionato. Nel caso in esame, la domanda risarcitoria per il danno all'immagine derivante dal clamore della vicenda giudiziaria non presentava un nesso di derivazione logico-giuridica necessaria con il credito per l'indennità di cessazione del rapporto, interferendo con lo stesso solo in via indiretta.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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