
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli a seguito di un'assenza ingiustificata durata oltre tre giorni.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva legittimo il licenziamento e condannava il dipendente alla restituzione delle somme percepite.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la valutazione circa la sussistenza della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto spetta esclusivamente al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, l'offerta della prestazione formulata dal lavoratore è stata correttamente ritenuta insufficiente dalla corte territoriale, poiché non seguita da una reale disponibilità al momento della ripresa dell'attività dopo la malattia. L'assenza ingiustificata del dipendente da ogni possibile sede lavorativa, unitamente al silenzio mantenuto verso le richieste di chiarimenti del datore di lavoro, integra una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il recesso.
La corte chiarisce inoltre che non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, in quanto il riferimento alla mancata presentazione presso la sede originaria costituisce una mera ricostruzione fattuale utile a valutare l'assenza ingiustificata già contestata.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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