Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

di Benedetta Cargnel | 22 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli per aver svolto attività in concorrenza con la società datrice.

La corte d appello, in riforma della sentenza di primo grado,  dichiarava illegittimo il recesso ritenendo la contestazione disciplinare generica e tardiva.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la contestazione disciplinare deve essere specifica per garantire il diritto di difesa del lavoratore e  deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

Quanto alla violazione dei termini procedurali, la corte ricorda che  il termine di cinque giorni dalla contestazione dell'addebito, prima della cui scadenza è preclusa, ai sensi del comma 5 dell’articolo richiamato, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare, ivi compreso il licenziamento, «è funzionale soltanto ad esigenze di tutela dell'incolpato, in quanto tende ad impedire, in quest'ultimo caso, che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa»”; con la conseguenza che, «ove il lavoratore abbia fornito le sue giustificazioni prima della scadenza suddetta», nulla osta a che il datore di lavoro irroghi la sanzione, senza che sia, a tal fine, necessario attendere il decorso della residua parte del termine

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha ribadito che la contestazione disciplinare deve essere specifica e tempestiva per garantire il diritto di difesa del lavoratore, accogliendo il ricorso del datore di lavoro.