
Il Fatto
Un lavoratore, impugnava il licenziamento per giusta causa intimato per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando come la condotta integrasse un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non avendo il dipendente fornito prove circa lo svolgimento di attività di assistenza indiretta.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il comportamento del lavoratore subordinato che non utilizzi il permesso previsto dalla Legge n. 104 del 1992 in coerenza con la funzione assistenziale integra un abuso del diritto. Tale condotta viola l'affidamento riposto dal datore di lavoro e determina un'indebita percezione dell'indennità a carico dell'ente previdenziale, assumendo rilievo disciplinare. Sebbene l'assistenza non richieda una presenza costante accanto al disabile e possa comprendere attività complementari svolte nel suo interesse, deve sussistere un nesso causale diretto tra la fruizione del beneficio e la cura del familiare. Nel caso di specie, è stato accertato che il dipendente ha dedicato al familiare solo il 17,5% del tempo totale dei permessi richiesti, destinando il resto a finalità personali. Tale sproporzione rende logicamente motivato il giudizio di gravità dell'inadempimento e la proporzionalità della sanzione del licenziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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