Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

di Benedetta Cargnel | 22 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

Il Fatto

Un lavoratore, impugnava il licenziamento per giusta causa intimato per  abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando come la condotta integrasse un grave abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non avendo il dipendente fornito prove circa lo svolgimento di attività di assistenza indiretta.

Il lavoratore ricorreva  per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che il comportamento del lavoratore subordinato che non utilizzi il permesso previsto dalla Legge n. 104 del 1992 in coerenza con la funzione assistenziale integra un abuso del diritto. Tale condotta viola l'affidamento riposto dal datore di lavoro e determina un'indebita percezione dell'indennità a carico dell'ente previdenziale, assumendo rilievo disciplinare. Sebbene l'assistenza non richieda una presenza costante accanto al disabile e possa comprendere attività complementari svolte nel suo interesse, deve sussistere un nesso causale diretto tra la fruizione del beneficio e la cura del familiare. Nel caso di specie, è stato accertato che il dipendente ha dedicato al familiare solo il 17,5% del tempo totale dei permessi richiesti, destinando il resto a finalità personali. Tale sproporzione rende logicamente motivato il giudizio di gravità dell'inadempimento e la proporzionalità della sanzione del licenziamento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore licenziato per abuso di permessi Legge 104. Corte conferma licenziamento: solo il 17,5% del tempo dedicato all'assistenza. Violazione doveri e abuso del diritto. Ricorso rigettato.