
Il Fatto
Due lavoratori impugnavano il licenziamento intimato per cessazione di attività all’esito di una procedura di licenziamento collettivo, deducendo che in realtà si fosse verificato un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. verso un'altra società subentrante.
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, rigettava le domande rilevando la mancanza di prova circa l'anteriorità del trasferimento rispetto al recesso.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la fattispecie del trasferimento d'azienda ricorre quando, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato, vi sia una continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale che veda restare immutati l'oggetto della stessa e il complesso dei beni organizzati. Tale continuità deve essere desunta da indici probatori quali l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno correttamente escluso il trasferimento rilevando che il contratto di locazione dei locali era di molto successivo ai licenziamenti, che non vi era prova del passaggio dei macchinari da stampa e che la riassunzione di soli 20 dipendenti su 43 era avvenuta in modo frazionato e senza una reale successione immediata. La corte chiarisce inoltre che la valutazione circa l'esistenza di una condotta di non contestazione dei fatti spetta esclusivamente al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Risultano dunque privi di fondamento i motivi volti a sostenere l'effettività della cessione d'azienda sulla base di elementi fattuali già congruamente valutati e smentiti dalla sentenza impugnata.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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