Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

di Benedetta Cargnel | 22 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo dovuta alla cessazione di una specifica commessa e alla conseguente chiusura di una sede territoriale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ordinando la reintegra del dipendente e il pagamento di un'indennità risarcitoria, rilevando l'illegittimità dei criteri di scelta.

Il datore di lavoro ricorreva quindi per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 223 del 1991, l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, di regola, avendo riguardo all'intero complesso aziendale. La platea dei destinatari del provvedimento può essere limitata agli addetti di un determinato reparto o sede territoriale solo qualora il datore di lavoro indichi specificamente, nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, comma 3 , della medesima legge, le ragioni oggettive che giustificano tale restrizione e i motivi per cui non sia possibile ovviarvi tramite il trasferimento ad altre unità produttive.

Tale onere informativo è necessario per consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni dell'esubero e le singole espulsioni. La scelta di restringere l'ambito di comparazione è illegittima qualora i lavoratori da licenziare posseggano professionalità equivalenti e svolgano mansioni fungibili rispetto a colleghi assegnati ad altri settori dell'impresa non interessati dalla riduzione di personale. Nel caso di specie, mancando nella comunicazione iniziale tali indicazioni e risultando accertata la fungibilità delle mansioni, il licenziamento deve considerarsi illegittimo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento per mancanza di criteri chiari nella scelta dei lavoratori da licenziare, rigettando il ricorso del datore di lavoro.