Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

di Benedetta Cargnel | 22 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 22 maggio 2026, n. 648

Il Fatto

Una società cooperativa agricola proponeva opposizione avverso la decisione dell'INAIL di addebitare, sul proprio tasso specifico aziendale, gli oneri relativi alla rendita riconosciuta agli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico causato dall'esposizione all'amianto.

La Corte d'Appello rigettava la domanda, evidenziando che l'incorporazione societaria aveva comportato la prosecuzione della medesima attività negli stessi locali e con il medesimo personale, configurando una continuità del rischio assicurativo.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai fini della determinazione del premio assicurativo e del calcolo del tasso specifico aziendale, rileva la potenzialità infortunistica della lavorazione e non l'effettivo rischio riscontrato nel singolo rapporto di lavoro. Il sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni e le malattie professionali si fonda sul rischio professionale legato al tipo di attività svolta. In caso di vicende modificative soggettive, quali la fusione o l'incorporazione, il mutamento della titolarità dell'impresa è irrilevante qualora permanga la sostanziale continuità delle lavorazioni, dei locali e del personale. Gli oneri di rendita possono dunque gravare sulla posizione assicurativa dell'impresa subentrante anche se l'esposizione nociva è avvenuta anteriormente, a meno che non venga fornita la prova della cessazione integrale del rischio o di un radicale mutamento dell'attività produttiva. L'art. 2504-bis c.c. conferma inoltre che la fusione tra società non estingue i precedenti rapporti, ma realizza una vicenda evolutiva che garantisce la continuità dei rapporti giuridici pendenti.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione conferma che, in caso di incorporazione societaria con continuità aziendale, gli oneri per rendite causate da infortuni precedenti gravano sulla società subentrante.