
Il Fatto
Una società impugnava la decisione che aveva confermato la variazione di inquadramento operata dall'INAIL, la quale aveva riclassificato l'attività aziendale dal settore del commercio al dettaglio a quello del commercio all'ingrosso.
Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la legittimità della pretesa dell'istituto per il pagamento di differenze sui premi assicurativi, ritenendo che le modalità operative concrete rispecchiassero il rischio infortunistico tipico della vendita all'ingrosso, a prescindere dalla tipologia degli acquirenti.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini dell'applicazione della tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, occorre avere riguardo alle caratteristiche tecniche delle lavorazioni e al rischio a esse inerente. Il giudice di merito ha correttamente integrato la definizione normativa di commercio all'ingrosso con l'accertamento delle modalità operative della società, la quale impiegava mezzi meccanici di sollevamento che giustificano l'inserimento nella specifica voce tariffaria. La definizione di commercio all'ingrosso ai fini assicurativi include anche l'eventuale vendita al dettaglio effettuata congiuntamente, rendendo superfluo l'accertamento della prevalenza dell'una o dell'altra attività. Viene inoltre ribadito che i verbali ispettivi costituiscono elementi di prova validi e che la valutazione del materiale probatorio, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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