
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la nullità della clausola che prevedeva un preavviso di dodici mesi in caso di sue dimissioni e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un trasferimento e da un demansionamento.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, confermava l’obbligo del lavoratore di corrispondere l’indennità di preavviso, ritenendo che il prolungamento del termine fosse legato in via corrispettiva a un assegno ad personam e non alla stabilità della sede o delle mansioni. La corte territoriale escludeva altresì la giusta causa di dimissioni per mancanza di immediatezza, essendo trascorso troppo tempo tra il provvedimento di trasferimento e il recesso.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il requisito dell’immediatezza è elemento costitutivo della giusta causa di dimissioni, finalizzato a esonerare il recedente dall’obbligo di preavviso. nel caso di specie, il lungo intervallo temporale intercorso tra la condotta datoriale e le dimissioni del lavoratore, unitamente al fatto che il recesso non fosse stato immediato ma differito nel tempo, rende incompatibile la situazione con la giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.
La corte osserva inoltre che l’obbligo di preavviso prolungato era legittimamente pattuito in corrispondenza dell’erogazione di un assegno ad personam e che l’inadempimento della banca agli obblighi di stabilità della sede non giustificava, secondo i criteri di interpretazione del contratto, l’esonero del lavoratore dal rispettare il termine di preavviso.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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