Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

di Benedetta Cargnel | 15 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

Il Fatto

Un lavoratore proponeva ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando la legittimità della cessione sulla base della preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo trasferito.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d'azienda costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., è necessario che l'entità ceduta conservi la propria identità e sia dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, consentendo la prosecuzione dell'attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che, insieme a una quota significativa di personale, erano stati trasferiti beni materiali e immateriali essenziali per la capacità produttiva, permettendo la gestione dei settori di costruzione ed esercizio di rete senza alterazioni della struttura originaria.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità della cessione del ramo d'azienda, già autonomo e funzionale prima del trasferimento.