
Il Fatto
Un lavoratore proponeva ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando la legittimità della cessione sulla base della preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo trasferito.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d'azienda costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., è necessario che l'entità ceduta conservi la propria identità e sia dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, consentendo la prosecuzione dell'attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che, insieme a una quota significativa di personale, erano stati trasferiti beni materiali e immateriali essenziali per la capacità produttiva, permettendo la gestione dei settori di costruzione ed esercizio di rete senza alterazioni della struttura originaria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati