
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’indennità di disoccupazione naspi negata da INPS. beneficio per la mancata comunicazione entro trenta giorni del reddito presunto derivante dall’attività di amministratore di società.
Il Tribunale e la corte d appello accoglievano la domanda, rilevando che la titolarità della carica di amministratore unico svolta a titolo gratuito non comportasse alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la decadenza dalla naspi prevista dall art. 11 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015 si verifica qualora il beneficiario intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa senza informare l’ente previdenziale del reddito annuo previsto. Tale disciplina non trova tuttavia applicazione quando l’assicurato non svolga alcuna effettiva attività lavorativa limitandosi a rivestire una qualifica societaria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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