
Il Fatto
Un lavoratore, transitato alle dipendenze di una nuova società a seguito di un cambio di appalto, era destinatario di un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo inviato presso il suo vecchio indirizzo di residenza. Tale missiva veniva restituita al mittente per mancata consegna. Successivamente, il datore di lavoro reiterava il recesso inviandolo al nuovo indirizzo del dipendente.
Il lavoratore impugnava il licenziamento.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiarava la nullità del licenziamento, ritenendo inefficace il primo atto per vizio di notifica e nullo il secondo poiché intimato durante la moratoria dei licenziamenti disposta dalla legislazione emergenziale in tempo di COVID.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il licenziamento è un atto unilaterale recettizio che produce effetti solo quando giunge all'indirizzo del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c. Qualora il pervenimento dell'atto sia contestato, non è sufficiente la prova della spedizione, ma è necessaria la dimostrazione del perfezionamento della notifica tramite avviso di ricevimento o attestazione di compiuta giacenza, non essendo a tal fine idonee le semplici risultanze informatiche tratte dal portale web delle poste. Poiché il primo licenziamento non si era perfezionato, il secondo atto, intervenuto in costanza di moratoria ex art. 46 del D.L. 18/2020, deve considerarsi nullo in quanto emesso in violazione di una norma imperativa a tutela dell'occupazione durante la crisi pandemica. Tale nullità comporta l'applicazione della tutela reintegratoria piena, indipendentemente dal requisito dimensionale dell'azienda.
La corte osserva infine che il datore di lavoro non può invocare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per il blocco delle attività dovuto al Covid-19 se ha omesso di richiedere l'accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali. Tale omissione configura una situazione di mora credendi che obbliga la società al pagamento delle retribuzioni maturate, poiché il rischio pandemico era gestibile attraverso i protocolli di protezione sociale appositamente predisposti dal legislatore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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