
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato dopo che il datore di lavoro lo aveva reintegrato in mansioni di lavoro inferiori a quelle del precedente licenziamento, ritenuto illegittimo in sede giudiziale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il datore di lavoro non aveva assolto l’onere probatorio circa l’impossibilita di adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova rigorosa dell’impossibilità di repechage del dipendente licenziato fornendo elementi anche indiziari o presuntivi circa l’assenza di posizioni alternative nel contesto aziendale.
La corte chiarisce inoltre che la pretesa del lavoratore di ricevere mansioni equivalenti deriva direttamente da un ordine giudiziale di reintegra passato in giudicato rispetto al quale restano irrilevanti eventuali accordi sindacali di gestione degli esuberi a cui il lavoratore sia rimasto estraneo; l’offerta di mansioni inferiori si risolve pertanto in una violazione degli obblighi di corretta esecuzione del giudicato e non giustifica il successivo licenziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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