
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per veder accertato che il ritardato accesso al trattamento pensionistico era stato causato dal mancato tempestivo rilascio, da parte dell'INAIL e dell'INPS, della certificazione attestante l'esposizione all'amianto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando gli enti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato equitativamente, ravvisando nel ritardo una lesione della possibilità di realizzare una legittima scelta di vita.
INAIL ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'illegittimo diniego o il ritardo nella domanda di pensionamento può generare un danno non patrimoniale, specificabile come danno esistenziale o biologico, poiché incide su interessi costituzionalmente protetti. Tuttavia, tale pregiudizio non può essere considerato in re ipsa, ovvero insito automaticamente nell'inadempimento, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere puntualmente allegato e provato dal danneggiato. Incombe dunque sul lavoratore l'onere di dimostrare non solo la colpa dell'ente previdenziale, ma anche le ripercussioni negative concrete che il ritardo ha prodotto nella sua sfera personale, sebbene tale prova possa essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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