
Il Fatto
Una società agricola impugnava un avviso di addebito con cui l'INPS, a seguito di accertamento ispettivo, aveva riclassificato l'azienda dal settore agricoltura a quello dell'industria (produzione di energia fotovoltaica), pretendendo i relativi contributi.
Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo corretta la riclassificazione.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 c.c. e 206 T.U. n. 112/65, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art. 2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell'esercizio normale dell'agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali. Ai fini previdenziali, l'inquadramento dei lavoratori segue necessariamente quello del datore di lavoro sulla base dell'attività da questo svolta, salvo le specifiche eccezioni previste dall'art. 6 della Legge n. 92/79 per i dipendenti di imprese non agricole adibiti a determinate attività di raccolta o affini, la cui sussistenza deve essere rigorosamente provata. In presenza di un'attività promiscua, l'inquadramento deve essere effettuato con riguardo all'attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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