Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

di Benedetta Cargnel | 15 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

Il Fatto

Una lavoratrice, assistente di volo, agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’INPS alla riliquidazione dell’indennità di maternità, contestando l’inclusione dell’indennità di volo nella misura ridotta del 50% anziché in quella intera.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo la condotta dell’ente discriminatoria.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la domanda diretta a ottenere l’indennità di maternità nella misura corretta, sebbene fondata su una contestata discriminazione, resta un’azione volta all’adempimento di una prestazione previdenziale. Per tale motivo, la qualificazione di una condotta come discriminatoria non può sottrarre la pretesa alle regole che disciplinano l’accesso ai trattamenti assistenziali, inclusi i termini di decadenza e prescrizione.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una lavoratrice ha contestato l'INPS per la riduzione del 50% dell'indennità di volo nell'indennità di maternità, ottenendo vittoria in primo e secondo grado. La Cassazione ha accolto il ricorso INPS, ribadendo l'importanza dei termini di decadenza e prescrizione.