Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

di Benedetta Cargnel | 15 Maggio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del demansionamento subito e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del dipendente dichiarando il suo diritto al risarcimento per la perdita di professionalità patita.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di dequalificazione professionale il giudice di merito può desumere l’esistenza del danno attraverso un procedimento logico basato su elementi presuntivi quali la qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita. Grava sul lavoratore l’onere di allegazione del pregiudizio, mentre spetta al datore di lavoro provare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali o la legittimità dell’esercizio dei propri poteri. La corte ribadisce che la valutazione delle prove e la determinazione del quantum risarcitorio effettuata in via equitativa costituiscono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ottiene risarcimento per demansionamento. Corte d'Appello conferma diritto al risarcimento non patrimoniale. Cassazione rigetta ricorso del datore di lavoro, ribadendo che il danno può essere desunto da elementi presuntivi.