
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del demansionamento subito e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del dipendente dichiarando il suo diritto al risarcimento per la perdita di professionalità patita.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di dequalificazione professionale il giudice di merito può desumere l’esistenza del danno attraverso un procedimento logico basato su elementi presuntivi quali la qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita. Grava sul lavoratore l’onere di allegazione del pregiudizio, mentre spetta al datore di lavoro provare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali o la legittimità dell’esercizio dei propri poteri. La corte ribadisce che la valutazione delle prove e la determinazione del quantum risarcitorio effettuata in via equitativa costituiscono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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