
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno sociale e alla relativa maggiorazione.
La Corte d’Appello accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo che lo stato di bisogno dovesse essere involontario. In particolare, i giudici di merito negavano la prestazione valorizzando il fatto che il ricorrente non avesse richiesto l’assegno di mantenimento al coniuge separato, ritenendo tale condotta ostativa alla configurazione di uno stato di indigenza meritevole di tutela.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale rileva il solo stato di bisogno oggettivamente considerato e i redditi effettivamente percepiti dal richiedente. Non sussiste per l’assistito alcun obbligo di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato al mantenimento, né la legge richiede che lo stato di indigenza sia incolpevole o involontario. La normativa intende tutelare il cittadino in base alla situazione economica reale e non a quella potenziale derivante da diritti di credito non esercitati. Resta fermo unicamente il potere dell’amministrazione di accertare in concreto l’esistenza di condotte fraudolente volte a simulare artificiosamente lo stato di bisogno, ipotesi che tuttavia deve essere provata e non può essere desunta dalla mera mancata richiesta di alimenti o mantenimento a terzi.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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