
Il Fatto
Un infermiere impugnava la sanzione disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni per non essersi sottoposto alla vaccinazione obbligatoria per gli operatori sanitari e senza averne dato comunicazione alla sorveglianza sanitaria.
Il Tribunale accertava la legittimità della sanzione, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, sostenendo che solo l’ASL fosse legittimata ad accertare l’inadempimento vaccinale e che la mancanza di tale procedura formale ostasse all'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, introdotto dal D.L. n. 44/2021, costituisce un requisito legale essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. La complessa procedura di accertamento affidata alle ASL ha finalità puramente strumentale e non impedisce al datore di lavoro di agire in via disciplinare qualora il lavoratore presti servizio in violazione di tale obbligo.
La corte sottolinea che gli obblighi di sicurezza gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 81/2008 integrano il contenuto del contratto di lavoro; pertanto, la prestazione resa da un lavoratore non vaccinato è da considerarsi non conforme al contratto e tale da giustificare la sanzione conservativa.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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