
Il Fatto
Due dipendenti comunali agivano in giudizio contro l'ente di appartenenza per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata istituzione del servizio mensa o dall'erogazione dei buoni pasto per un lungo periodo di servizio.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo che la normativa contrattuale attribuisse all'ente una facoltà discrezionale e non un obbligo.
I lavoratori proponevano ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte chiarisce che, ai sensi dell'art. 45 del CCNL comparto enti locali, l'istituzione della mensa o l'attribuzione dei buoni pasto non costituisce un diritto soggettivo incondizionato del dipendente. L'utilizzo del verbo "possono" indica che l'amministrazione ha la facoltà, e non l'obbligo, di attivare tali benefici in base al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. La scelta è rimessa alla discrezionalità dell'ente, previo confronto con i sindacati. Pertanto, l'erogazione dei buoni pasto non è un'obbligazione automatica legata al solo svolgimento dell'orario pomeridiano, ma è subordinata alla decisione a monte dell'amministrazione di istituire il servizio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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