
Il Fatto
Un lavoratore otteneva l'indennità Naspi a seguito della perdita del lavoro subordinato. Successivamente, INPS ne richiedeva la restituzione, rilevando che il beneficiario era socio accomandatario di una società già prima della presentazione della domanda e non ne aveva dato comunicazione all'Istituto.
Il lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la non debenza delle somme.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, sostenendo che l'obbligo di comunicazione e la relativa decadenza previsti dal D.Lgs. n. 22/2015 riguardassero solo le attività intraprese dopo l'inizio del godimento del beneficio e che, in ogni caso, il reddito derivante da tale attività fosse inferiore alla soglia di legge.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'obbligo di informare l'INPS circa lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o d'impresa, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, sussiste ogni qualvolta vi sia concomitanza tra la percezione dell'indennità e lo svolgimento dell'attività. Tale obbligo grava non solo su chi inizia un'attività durante il godimento della Naspi, ma anche su chi, al momento della domanda, sia già titolare di un'attività preesistente; in questo caso, il termine di un mese per la comunicazione decorre dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
La corte precisa poi che la decadenza prevista dall'art. 11 deriva dal solo fatto dell'omessa comunicazione del reddito presunto (anche se pari a zero) e prescinde dall'effettivo superamento dei limiti reddituali, trattandosi di un onere informativo necessario per i controlli dell'ente previdenziale. La corte pertanto accoglie il ricorso.

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