
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale contestando la richiesta dell'INPS di restituzione delle somme percepite a titolo di Naspi nel periodo in cui, secondo l'Istituto, erano già maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva ile domande del lavoratore, sostenendo che la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione si verifichi solo con l'effettiva percezione del trattamento pensionistico e non con la mera maturazione dei requisiti, al fine di garantire al beneficiario una continuità di reddito.
INPS ricorreva per cassazione denunciando la violazione del D.Lgs. n. 22/2015.
Il Diritto
La corte osserva che, ai sensi dell'art. 11, lett. d), del D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore decade dalla fruizione della Naspi al semplice raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Il dato testuale è inequivocabile: il limite temporale del beneficio è ancorato alla maturazione del diritto a pensione e non alla sua effettiva decorrenza o percezione in concreto. Tale disciplina risponde alla natura della Naspi quale sostegno al reddito legato allo stato di bisogno, che viene meno quando il soggetto acquisisce il diritto ad altre forme di previdenza.
La corte chiarisce che la determinazione del periodo di godimento non può essere rimessa alla discrezionalità del lavoratore. Trattandosi di prestazione previdenziale non pensionistica, l'indebito è regolato dall'art. 2033 c.c., pur dovendo il giudice di rinvio valutare la tutela dell'affidamento incolpevole del percettore alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e solidarietà.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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