Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

di Benedetta Cargnel | 30 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essersi recato, durante un periodo di assenza per malattia, presso una sede aziendale diversa da quella di appartenenza ed  aggredito verbalmente l’amministratore delegato e una guardia giurata,.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo i fatti provati e la sanzione proporzionata alla gravità della condotta, giudicata idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, confermando la valutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione.

La corte sottolinea che la condotta è stata caratterizzata da una precisa intenzionalità, concretizzatasi nell'accesso abusivo ai locali aziendali nonostante lo stato di malattia e nell'uso di toni intimidatori volti a paventare reazioni violente ("farsi giustizia da sé"). Tali comportamenti, rivolti direttamente ai vertici aziendali in presenza di terzi e tali da interrompere le normali attività lavorative (una riunione in corso), giustificano la massima sanzione disciplinare.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore licenziato per giusta causa confermata: aggressioni verbali e accesso abusivo ai locali aziendali durante malattia. Corte dichiara ricorso inammissibile, sanzione proporzionata.