
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli per essersi recato, durante un periodo di assenza per malattia, presso una sede aziendale diversa da quella di appartenenza ed aggredito verbalmente l’amministratore delegato e una guardia giurata,.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo i fatti provati e la sanzione proporzionata alla gravità della condotta, giudicata idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte dichiara l'inammissibilità del ricorso, confermando la valutazione di merito sulla proporzionalità della sanzione.
La corte sottolinea che la condotta è stata caratterizzata da una precisa intenzionalità, concretizzatasi nell'accesso abusivo ai locali aziendali nonostante lo stato di malattia e nell'uso di toni intimidatori volti a paventare reazioni violente ("farsi giustizia da sé"). Tali comportamenti, rivolti direttamente ai vertici aziendali in presenza di terzi e tali da interrompere le normali attività lavorative (una riunione in corso), giustificano la massima sanzione disciplinare.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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