
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per aver eseguito in modo errato alcune cuciture su tessuti, causandone il danneggiamento e ritardi nella produzione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano il licenziamento illegittimo, ordinando la reintegrazione; i giudici di merito ritenevano che, sebbene il fatto fosse provato, lo stesso fosse punibile solo con sanzione conservativa, poiché nella contestazione non era stata richiamata espressamente la specifica clausola del CCNL che permette il licenziamento in caso di recidiva.
La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300/1970, oggetto della contestazione disciplinare deve essere il fatto nei suoi elementi materiali e non le specifiche norme di legge o di contratto che si assumono violate. Non è pertanto necessaria l'adozione di formule sacramentali per contestare la recidiva, essendo sufficiente il richiamo preciso ai precedenti provvedimenti disciplinari nella lettera di contestazione. Spetta poi al giudice procedere alla qualificazione giuridica dei fatti e verificare se la condotta, valutata unitamente ai precedenti, rientri tra le fattispecie espulsive previste dalla contrattazione collettiva.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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