
Il Fatto
Una lavoratrice agiva in giudizio denunciando il carattere discriminatorio della condotta datoriale. La società, infatti, rifiutava di assegnarle stabilmente un turno fisso mattutino (o altre mansioni compatibili, anche inferiori) necessario per assistere il figlio minore con grave disabilità, limitandosi a concedere provvedimenti temporanei e precari.
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo che la tutela antidiscriminatoria spettasse solo al disabile e non al caregiver.
La Corte d’Appello, pur ammettendo l'azione, escludeva la discriminazione ritenendo che non esistesse un diritto assoluto alla scelta dell'orario e che le misure provvisorie adottate fossero sufficienti.
La lavoratrice ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, recependo i principi della Corte di Giustizia UE (sentenza C-38/24), afferma che il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si estende anche al lavoratore "caregiver" che presta assistenza essenziale a un congiunto disabile. Il datore di lavoro è obbligato ad adottare "ragionevoli accomodamenti" (come la modifica dell'orario o la riassegnazione di mansioni) per consentire al caregiver di conciliare lavoro e assistenza, a meno che tali misure non comportino un onere finanziario sproporzionato. La concessione di soli provvedimenti temporanei a fronte di una disabilità permanente è insufficiente e costituisce discriminazione, poiché l'adeguamento dell'ambiente di lavoro deve avere una prospettiva di stabilità. Grava sul datore l'onere di provare l'impossibilità organizzativa o l'eccessiva onerosità della soluzione richiesta.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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