
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, deducendo la natura discriminatoria del recesso in quanto affetto da una patologia cronica riconducibile a uno stato di handicap.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il datore di lavoro non aveva adottato alcun accomodamento ragionevole nonostante la patologia fosse conoscibile attraverso la sorveglianza sanitaria aziendale.
La società ricorreva per cassazione, lamentando l'assenza di un regime speciale per i disabili nel contratto collettivo e la propria ignoranza circa lo stato di invalidità del dipendente.
Il Diritto
La corte osserva che la discriminazione indiretta opera oggettivamente ogniqualvolta una prassi o un criterio neutro, come il computo del periodo di comporto senza distinzioni, sfavorisca un gruppo di persone protette. Il datore di lavoro ha l'onere di acquisire informazioni sulla salute del dipendente secondo l'ordinaria diligenza e di adottare accomodamenti ragionevoli volti a scongiurare il licenziamento. Poiché nel caso di specie la situazione di invalidità era desumibile dai certificati del medico aziendale già un anno prima del recesso, la mancata attivazione di misure organizzative appropriate configura un inadempimento colpevole dell'obbligo di diligenza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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