
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l'accertamento della subordinazione per un periodo antecedente alla formalizzazione del rapporto, il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore, il pagamento di differenze retributive per lavoro straordinario, festivo e ferie non godute, nonché la restituzione dell'indennità di mancato preavviso.
La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, pur dichiarando gran parte del ricorso inammissibile, osserva che il diritto ai permessi individuali retribuiti in sostituzione delle festività soppresse costituisce un diritto soggettivo del dipendente analogo a quello delle ferie. Ne consegue che la loro fruizione non è subordinata a una previa richiesta del lavoratore, ma rappresenta un obbligo del datore di lavoro, il quale può differirli solo per documentate esigenze di servizio. In caso di cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve provare di aver invitato il dipendente a godere di tali permessi e di averlo avvertito della loro possibile perdita in caso di inerzia. In assenza di tale prova, il datore è tenuto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
La corte pertanto accoglie parzialmente il ricorso su tale punto.

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