
Il Fatto
Un dirigente di una società a partecipazione pubblica agiva in giudizio per contestare l'annullamento della delibera che aveva trasformato il suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo nullo il contratto a tempo indeterminato poiché l'avviso di selezione originario non prevedeva la possibilità di stabilizzazione.
Il dirigente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento del personale, analogamente alle Pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, il previo esperimento di procedure selettive è condizione di validità del contratto. La trasformazione di un rapporto a termine in uno a tempo indeterminato non può prescindere da una procedura che renda nota tale possibilità fin dal bando originario; diversamente, si violerebbe la parità di trattamento tra i potenziali candidati, i quali potrebbero essere interessati a un posto fisso ma non a uno precario. La mancanza di tale previsione nel bando determina la nullità della trasformazione per contrasto con norme imperative.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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