Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

di Benedetta Cargnel | 30 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

Il Fatto

Un dirigente di una società a partecipazione pubblica agiva in giudizio per contestare l'annullamento della delibera che aveva trasformato il suo contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo nullo il contratto a tempo indeterminato poiché l'avviso di selezione originario non prevedeva la possibilità di stabilizzazione.

Il dirigente ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che le società a partecipazione pubblica sono soggette ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nel reclutamento del personale, analogamente alle Pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016, il previo esperimento di procedure selettive è condizione di validità del contratto. La trasformazione di un rapporto a termine in uno a tempo indeterminato non può prescindere da una procedura che renda nota tale possibilità fin dal bando originario; diversamente, si violerebbe la parità di trattamento tra i potenziali candidati, i quali potrebbero essere interessati a un posto fisso ma non a uno precario. La mancanza di tale previsione nel bando determina la nullità della trasformazione per contrasto con norme imperative.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un dirigente, confermando la nullità del contratto a tempo indeterminato per mancanza di previsione nel bando originario.