Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

di Benedetta Cargnel | 30 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 aprile 2026, n. 645

Il Fatto

Un cittadino adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo sul proprio assegno ordinario di invalidità, maturato interamente con versamenti contributivi successivi al gennaio 1996. Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’Appello la accoglieva, ritenendo applicabili le disposizioni sull'integrazione al minimo nonostante il sistema di calcolo contributivo. L'INPS ricorreva per cassazione lamentando la violazione della Legge n. 335/1995.

Il Diritto

La corte osserva che l'art. 1, comma 16, della Legge n. 335/1995 escludeva l'integrazione al minimo per le prestazioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo. Sebbene la Corte costituzionale, con sentenza n. 94/2025 , abbia dichiarato l'illegittimità di tale norma nella parte in cui non prevede l'integrazione per l'assegno di invalidità, la stessa Consulta ha stabilito che gli effetti di tale incostituzionalità decorrono solo dal 10 luglio 2025 (efficacia ex nunc). Pertanto, per tutti i periodi precedenti a tale data, resta fermo il divieto di integrazione previsto dalla norma letterale, che non può essere superato in via interpretativa dal giudice di merito. Poiché la controversia riguarda ratei maturati prima della pronuncia della Consulta, il diritto all'integrazione deve essere negato. La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione nega l'integrazione al minimo per un assegno di invalidità, basandosi su una norma del 1995, nonostante una successiva sentenza della Consulta. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità sono infatti solo futuri.