
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale contestando il proprio inquadramento professionale e richiedendo l'attribuzione di mansioni superiori.
Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla reintegrazione ma riconosceva il diritto all'inquadramento. La Corte d’Appello confermava tale inquadramento, rilevando che i compiti svolti dal lavoratore, seppur numerosi, consistevano in attività esecutive, ripetitive e standardizzate, prive di autonomia decisionale o discrezionalità nell'uso dei sistemi informatici.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la distinzione tra le aree professionali e i relativi livelli retributivi si fonda sul grado di autonomia e sulla discrezionalità delle scelte operative. Nel caso di specie, le mansioni svolte sono state correttamente ricondotte alla 2^ area, livello 1°, in quanto prive di margini di scelta o di interazione complessa con il sistema informatico principale. La corte chiarisce inoltre che l'eventuale errore interpretativo sulla clausola della "continuità e prevalenza" risulta irrilevante se, a monte, la natura delle mansioni non corrisponde al profilo professionale rivendicato. L'assenza di autonomia decisionale preclude l'accesso ai livelli superiori, indipendentemente dal tempo dedicato alle singole attività.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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