
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego veniva licenziato per giusta causa a seguito di reiterate condotte aggressive e moleste verso colleghi e alunni.
Il provvedimento seguiva una precedente sospensione di sei mesi per fatti analoghi e la comunicazione del rinvio a giudizio per il reato di maltrattamenti.
Il Tribunale rigettava il ricorso della lavoratrice, mentre la Corte d’Appello lo accoglieva, ritenendo il licenziamento illegittimo in quanto il procedimento penale si era concluso con un non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, esito che secondo i giudici di merito faceva venir meno l'antigiuridicità della condotta anche in sede disciplinare.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'accertamento contenuto in una sentenza penale di assoluzione non preclude una autonoma valutazione dei fatti in sede disciplinare, data la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità. In particolare, la corte osserva che il proscioglimento in sede penale può derivare dalla mancanza del requisito dell'abitualità, necessario per configurare il reato di maltrattamenti, ma ciò non esclude che le singole condotte accertate possano costituire un grave inadempimento degli obblighi contrattuali. Il giudice del lavoro deve quindi valutare se i fatti, pur non costituendo reato, siano idonei a rompere il vincolo fiduciario, specialmente quando inseriti in un contesto di reiterazione di comportamenti incompatibili con la funzione docente.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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