
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento delle mansioni, lamentando la mancanza di adeguate misure di protezione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, accertando la responsabilità della società datrice per la violazione degli obblighi di sicurezza e quantificando il danno non patrimoniale dopo aver detratto quanto già liquidato dall’INAIL a titolo di rendita per il danno biologico.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il giudice di merito ha correttamente accertato la violazione dell'art. 2087 c.c. stante l'assenza di barriere protettive e l'insufficienza dei presidi di sicurezza, escludendo al contempo che la condotta del lavoratore, seppur inesperto, potesse configurarsi come abnorme o imprevedibile.
La corte ricorda poi in tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'INAIL, secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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