Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego, dopo essere stato assolto in sede penale, adiva il Tribunale e per ottenere  le differenze retributive, con relativa contribuzione, tra il trattamento stipendiale pieno e l’assegno alimentare percepito durante il periodo di sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti, per cui comunque il datore di lavoro aveva disposto poi il licenziamento.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la sospensione cautelare dal servizio è una misura provvisoria i cui effetti retributivi sono condizionati all'esito del procedimento disciplinare. Sebbene il giudicato penale di assoluzione precluda una diversa ricostruzione della materialità dei fatti, esso non impedisce al datore di valutare quegli stessi episodi sotto il profilo della responsabilità disciplinare. Qualora il procedimento si concluda con il licenziamento e tale sanzione venga confermata dal giudice, gli effetti dell'estinzione del rapporto retroagiscono al momento della sospensione, facendo venire meno definitivamente il diritto alla retribuzione. La restitutio in integrum spetta infatti solo se la sanzione non viene inflitta o se ne viene irrogata una conservativa incompatibile con l'allontanamento sofferto.

La corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore pubblico, assolto in sede penale, chiede differenze retributive per sospensione dal lavoro. Tribunale e Corte d'Appello rigettano la domanda. La Cassazione conferma, affermando che il licenziamento estingue retroattivamente il rapporto di lavoro.