Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società per quanto dichiarato in un procedimento disciplinare precedente.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano l'illegittimità della sanzione espulsiva, ritenendo che le espressioni utilizzate costituissero un legittimo esercizio del diritto di critica.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che il lavoratore può esprimere un dissenso sull'operato aziendale purché non imputi fatti non veritieri e mantenga una condotta misurata. Poiché la valutazione sull'assenza di superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale è un apprezzamento di merito correttamente argomentato, essa non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione rigetta il ricorso della società, confermando l'illegittimità del licenziamento per critica legittima del lavoratore.