
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società per quanto dichiarato in un procedimento disciplinare precedente.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano l'illegittimità della sanzione espulsiva, ritenendo che le espressioni utilizzate costituissero un legittimo esercizio del diritto di critica.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il lavoratore può esprimere un dissenso sull'operato aziendale purché non imputi fatti non veritieri e mantenga una condotta misurata. Poiché la valutazione sull'assenza di superamento dei limiti di continenza formale e sostanziale è un apprezzamento di merito correttamente argomentato, essa non è suscettibile di riesame in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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