Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Un dipendente impugnava il licenziamento intimato per giusta causa.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano risolto il rapporto di lavoro, ma accertavano la tardività della contestazione disciplinare, avvenuta circa due mesi dopo la piena conoscenza dei fatti da parte del datore.

Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la condotta del lavoratore è stata accertata nel merito come intenzionale e grave, tale da ledere il vincolo fiduciario e giustificare la sanzione espulsiva, senza possibilità di ricondurla a fattispecie conservative previste dal CCNL, tuttavia una volta accertato il ritardo ingiustificato nella contestazione, correttamente è stata applicata la tutela indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18, che assorbe le questioni relative alle mere violazioni procedurali.

La corte pertanto rigetta i ricorsi.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione conferma il licenziamento per giusta causa, ma applica la tutela indennitaria per ritardo nella contestazione disciplinare, rigettando i ricorsi di entrambe le parti.