
Il Fatto
L'INPS emetteva un avviso di addebito nei confronti di un'università non statale legalmente riconosciuta per il recupero del contributo addizionale ASPI/NASPI dovuto per i lavoratori assunti a tempo determinato.
L'università si opponeva sostenendo che, in base alla Legge n. 423/1991, le università non statali sono equiparate a quelle statali ai fini delle assicurazioni contro la disoccupazione e, poiché le università statali (quali Pubbliche amministrazioni) sono escluse da tale contributo addizionale, l'esenzione doveva estendersi anche ad essa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la tesi dell'università.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la Legge n. 423/1991 costituisce una norma generale che non può prevalere sulla disciplina speciale e successiva introdotta dalla Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero). Quest'ultima norma elenca tassativamente le categorie escluse dal contributo addizionale, includendo i lavoratori a tempo determinato delle Pubbliche amministrazioni (come le università statali), ma non menziona le università non statali, che rimangono soggetti privati. La corte chiarisce che il regime delle esclusioni dalla contribuzione addizionale è un sistema compiuto e speciale che deroga alla precedente equiparazione generica.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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