Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Un lavoratore autonomo, titolare di una ditta individuale e contemporaneamente socio di una società a responsabilità limitata, si opponeva a un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi IVS, che calcolava come base imponibile anche il reddito imputabile alla partecipazione nella società di capitali.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano il ricorso e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che, ai fini dell'obbligo contributivo nella gestione dei lavoratori autonomi, la base imponibile deve essere costituita esclusivamente dai redditi d'impresa, ovvero quelli derivanti dall'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale. Devono pertanto restare esclusi i redditi di capitale, come quelli prodotti da una società di capitali in cui il socio si limita a investire i propri mezzi a scopo di utile senza prestare alcuna attività lavorativa. I giudici di merito hanno correttamente applicato tale principio, accertando che il contribuente operava stabilmente solo nella propria ditta individuale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione conferma che per i contributi IVS autonomi la base imponibile è solo il reddito d'impresa, escludendo i redditi di capitale. Il ricorso dell'INPS viene rigettato. (30 parole)