
Il Fatto
Una lavoratrice adiva l'autorità giudiziaria per ottenere l'indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, in relazione alla nascita del figlio.
Il Tribunale accoglieva la domanda ma limitava il diritto al solo periodo intercorrente tra le date di presentazione delle due diverse istanze amministrative.
La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l'errore del primo giudice, evidenziando lacune documentali circa la data del parto e l'effettivo periodo richiesto.
La lavoratrice ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la decisione di merito contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 151/2001, la quale garantisce diritti con autonoma regolamentazione temporale: il congedo di maternità (obbligatorio) della durata complessiva di cinque mesi e il congedo parentale (facoltativo) fino a un massimo di sei mesi. Il giudice di merito ha errato nel circoscrivere l'indennità ai mesi intercorsi tra la data di presentazione della prima domanda e quella della seconda, violando i principi che regolano la tutela della maternità. Dalla stessa ricostruzione dei fatti emerge l'incongruenza della statuizione rispetto alle date del parto e alle tipologie di congedo richieste, le quali non possono essere appiattite sui meri tempi della procedura amministrativa.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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