Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

di Benedetta Cargnel | 17 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 17 aprile 2026, n. 643

Il Fatto

Una  lavoratrice adiva l'autorità giudiziaria per ottenere l'indennità di maternità, obbligatoria e facoltativa, in relazione alla nascita del figlio.

Il Tribunale accoglieva la domanda ma limitava il diritto al solo periodo intercorrente tra le date di presentazione delle due diverse istanze amministrative.

La Corte d’Appello confermava tale decisione, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l'errore del primo giudice, evidenziando lacune documentali circa la data del parto e l'effettivo periodo richiesto.

La lavoratrice ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la decisione di merito contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 151/2001, la quale garantisce diritti con autonoma regolamentazione temporale: il congedo di maternità (obbligatorio) della durata complessiva di cinque mesi e il congedo parentale (facoltativo) fino a un massimo di sei mesi. Il giudice di merito ha errato nel circoscrivere l'indennità ai mesi intercorsi tra la data di presentazione della prima domanda e quella della seconda, violando i principi che regolano la tutela della maternità. Dalla stessa ricostruzione dei fatti emerge l'incongruenza della statuizione rispetto alle date del parto e alle tipologie di congedo richieste, le quali non possono essere appiattite sui meri tempi della procedura amministrativa.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di una lavoratrice, ribaltando le decisioni precedenti che limitavano l'indennità di maternità al periodo tra le due istanze amministrative, in contrasto con la legge.