
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio un sindacato e un avvocato per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita di chances di reintegrazione nel posto di lavoro, lamentando l’inadempimento del mandato professionale per la mancata impugnazione del licenziamento collettivo intimato dalla società datrice.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che il sindacato avesse provato l’invio dell’impugnazione stragiudiziale tramite duplicati delle cartoline di ricevimento e che, in ogni caso, non vi fossero profili di illegittimità del licenziamento tali da configurare un danno risarcibile.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il duplicato della ricevuta di ritorno della raccomandata è idoneo a provare la notifica solo se reca l’indicazione specifica del soggetto che ha ricevuto il plico, elemento mancante nel caso di specie. Pertanto, non può ritenersi fornita la prova del rispetto del termine di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale.
Quanto alla legittimità del licenziamento collettivo, la corte osserva che i giudici di merito hanno errato nel considerare rispettata la procedura omettendo di verificare l'avvenuta comunicazione preventiva e successiva all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, adempimento previsto come cogente dalla Legge n. 223 del 1991.
Infine, la corte rileva che il sindacato, avendo scelto il legale per l'assistenza, avrebbe dovuto dimostrare di aver comunicato tempestivamente ai lavoratori il parere negativo espresso dal professionista in merito alla prosecuzione del giudizio.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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