Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

di Benedetta Cargnel | 10 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del trattamento NASpI, opponendosi alla pretesa dell'INPS di ripetere le somme erogate in tale periodo.

INPS sosteneva che il beneficiario fosse decaduto dal diritto alla prestazione per non aver comunicato correttamente l'avvio di un'attività di lavoro autonomo e il relativo reddito presunto prima della presentazione della domanda amministrativa.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che la comunicazione dell'attività era stata effettuata l'8 gennaio 2021, contestualmente alla domanda di NASpI ed entro trenta giorni dall'inizio dell'attività professionale (avvenuta il 1° gennaio 2021).

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la decadenza dal trattamento NASpI, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015, si configura esclusivamente in caso di totale omissione della comunicazione circa la concomitanza tra il godimento dell'indennità e lo svolgimento di attività lavorativa autonoma produttiva di reddito. Tale comunicazione deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dall'inizio dell'attività.

La corte chiarisce che non è necessario che la denuncia dell'attività preceda la domanda di NASpI; è invece sufficiente che il lavoratore rispetti il termine dei trenta giorni decorrenti dall'inizio della prestazione lavorativa o, in caso di attività preesistente, dalla data di presentazione della domanda di disoccupazione.

Poiché nel caso di specie la comunicazione è stata contestuale alla domanda e tempestiva rispetto all'avvio della consulenza professionale, il diritto alla prestazione per il periodo in oggetto resta salvaguardato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoreatore avvia causa per NASpI, INPS contesta la comunicazione tardiva di attività autonoma. Tribunale e Corte d’Appello accolgono la domanda. La Cassazione conferma, rigettando il ricorso dell'INPS.