Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

di Benedetta Cargnel | 10 Aprile 2026
Rassegna di Giurisprudenza 10 aprile 2026, n. 642

Il Fatto

Un professionista si opponeva avverso la richiesta di versamento dei contributi richiesti dall'INPS per l'iscrizione alla Gestione Separata in relazione ad attività professionale svolta senza carattere di abitualità tra il 2001 e il 2006.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore ritenendo prescritto il credito dell'Istituto, ritenendo che il termine di prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi e non dalla successiva scoperta del reddito da parte dell'ente, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito.

INPS ricorreva per cassazione, eccependo l’interruzione della prescrizione, visto  un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il Diritto

La corte rileva che, in tema di contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti, l'attività di controllo e accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate sui dati denunciati dal contribuente produce effetti che si estendono anche al rapporto previdenziale. Qualora l’Ufficio finanziario accerti un maggior reddito prima della scadenza del termine prescrizionale, la notifica del relativo avviso di accertamento tributario interrompe la prescrizione anche in favore dell'INPS. Tale principio deriva dalla natura unitaria del sistema di accertamento del presupposto comune ai due rapporti, quello fiscale e quello contributivo.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate interrompe la prescrizione dei contributi INPS, per la natura unitaria del sistema di accertamento fiscale e previdenziale.