
Il Fatto
Un lavoratore impugnava un'intimazione di pagamento fondata su un avviso di addebito dell'INPS relativo a contributi omessi.
Il Tribunale e la Corte d'Appello accoglievano l'opposizione, dichiarando la prescrizione del credito, ritenendo nulla la notifica dell'avviso di addebito, effettuata per compiuta giacenza dopo il tentativo di recapito presso il destinatario temporaneamente assente, poiché l'Istituto non aveva inviato una successiva raccomandata informativa dell'avvenuto deposito presso l’Ufficio postale.
L'INPS ricorreva per cassazione lamentando la violazione delle norme sulla notificazione semplificata degli atti di riscossione.
Il Diritto
La corte rileva che, in tema di avviso di addebito per contributi previdenziali, la notifica effettuata direttamente dall'INPS tramite raccomandata con avviso di ricevimento segue le disposizioni semplificate previste per le cartelle di pagamento. In tale procedura, qualora il destinatario sia temporaneamente assente, la notifica si intende legalmente eseguita decorsi dieci giorni dal deposito dell'atto presso l’Ufficio postale e dal rilascio del relativo avviso di giacenza. La corte chiarisce che a questo modello di notifica si applica il Regolamento del servizio postale ordinario, il quale non impone l'invio di una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica (C.A.D.), diversamente da quanto previsto dalla disciplina generale sulle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari. Pertanto, la notifica dell'avviso di addebito deve considerarsi valida e idonea a interrompere il termine di prescrizione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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