
Il Fatto
Un figlio superstite di un soggetto equiparato alle vittime del dovere, non convivente e non a carico al momento del decesso, adiva le vie legali per ottenere l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo l’estensione di tali benefici ai figli non a carico qualora vi fosse un coniuge superstite vivente.
Il ricorrente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 34713 del 2025, distingue tra le due provvidenze richieste. L’assegno vitalizio previsto dalla Legge n. 407 del 1998 deve essere riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, anche in favore dei figli superstiti economicamente autonomi e non fiscalmente a carico, pur in presenza del coniuge.
Al contrario, lo speciale assegno vitalizio di 1.033 euro mensili resta disciplinato dall'ordine dei beneficiari stabilito dalla Legge n. 466 del 1980, che ne riserva il diritto ai figli solo se a carico o in mancanza del coniuge. Tale differenziazione risponde alla discrezionalità del legislatore nel bilanciare le risorse pubbliche e le diverse situazioni di servizio rese alle Pubbliche amministrazioni.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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