
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale nei confronti della propria datrice di lavoro (subappaltatrice), della società appaltatrice e della committente per ottenere il pagamento delle quote della cessione del quinto dello stipendio, regolarmente trattenute ma non versate alla società finanziaria.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda solo nei confronti della datrice di lavoro, rigettandola verso le altre società per difetto di responsabilità solidale ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003. Il lavoratore ricorreva per cassazione deducendo la natura retributiva di tali somme e la conseguente applicabilità del regime di solidarietà previsto per la filiera degli appalti.
Il Diritto
La corte osserva che, con il perfezionamento del contratto di cessione del credito tra lavoratore (cedente) e finanziaria (cessionaria), il credito si trasferisce dal patrimonio del primo a quello della seconda, che ne diviene titolare esclusiva. I giudici di legittimità chiariscono che, una volta avvenuto l'effetto traslativo, solo il cessionario è legittimato a pretendere l'adempimento della prestazione dal datore di lavoro, essendo il lavoratore ormai privo della disponibilità del credito. Di conseguenza, le somme trattenute per la cessione del quinto non possono essere qualificate come crediti retributivi azionabili dal prestatore d'opera nei confronti dell'appaltatore o del committente ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la titolarità del diritto è migrata definitivamente in capo alla società erogatrice del finanziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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