
Il Fatto
Un dirigente otteneva un incarico a termine presso un comune a seguito di selezione pubblica. Il rapporto, inizialmente di un anno, veniva prorogato fino a raggiungere una durata complessiva di ventitré mesi, al termine dei quali l'amministrazione conferiva l'incarico a un altro soggetto.
Il lavoratore adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento del danno per l'illegittima interruzione anticipata del rapporto, sostenendo che la legge imponesse una durata minima triennale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la previsione di una durata minima non inferiore a tre anni, disposta dall'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è dettata per gli incarichi assegnati ai dirigenti di ruolo e non si applica agli incarichi conferiti a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali. Per questi ultimi, l'art. 19, comma 6 , stabilisce solo una durata massima, in quanto tali rapporti sono finalizzati a soddisfare esigenze temporanee dell'amministrazione. La fissazione di un termine minimo legale per i soggetti esterni sarebbe inoltre incompatibile con la disciplina europea volta a contrastare la precarizzazione e la reiterazione abusiva dei contratti a termine.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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